Cassation court annuls appeal judgment for radical motivation defect and prescribes crime due to procedural delays.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the second-instance judgment regarding a chain-link fence obstruction, finding the reasoning fundamentally flawed due to chronological errors and gender mismatches. While the first ground for appeal was upheld, the court rejected the second ground concerning the statute of limitations, calculating the deadline based on specific procedural suspensions. Consequently, the case was remitted to a different section of the appellate court for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 c.p.; Art. 157 c.p.: A criminal judgment must be annulled if its reasoning is radically defective, rendering the logical path incomprehensible, and the statute of limitations is calculated by adding periods of suspension to the initial term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Foresta Maria Michelina, nata a Grimaldi (CZ) il 28/09/1950 avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è prescritto; fatto non sussiste o non costituisce reato; lette le richieste del difensore della parte civile Mirella Mazze', avv. Aurelio Sicilia, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata; lette le richieste dei difensore del ricorrente, avv. Aldo Cribari, che ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore, Michelina Maria Foresta mpugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dei 10 novembre 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui albart. :392 . cod. peri., contestatole per aver apposto, nell'agosto 2014, una catena di C'erro al cancello di accesso ad un terreno gravato da servitù di passaggio in favore delle parti civili Pasquale Taccino e Mirella Mazzei, in tal modo impedendo loro l'esercizio del relativo diritto.
2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo, si denuncia un vizio radicale della motivazione, per essere quest'ultima del tutto eccentrica rispetto ai fatti oggetto di giudizio, avendo essa dato rilievo decisivo ad un fatto estraneo alla vicenda, per oggetto e per tempi: ovvero un allaccio dell'imputato alla rete idrica comunale, indicato come successivo ai fatti di causa, poiché avvenuto nel 2012. 2.2. Con il secondo, si deduce l'intervenuta prescrizione del reato nelle more della presente impugnazione.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
4. Ha depositato conclusioni scritte e nota spese la difesa della parte civile Mirella Mazzei, chiedendo la conferma della sentenza impugnata 5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato. La motivazione della sentenza presenta una patente distonia rispetto ai fatti oggetto d'addebito, come peraltro riassunti dalla medesima nella relativa parte narrativa: non si comprende, invero, la rilevanza del riferimento all'allaccio dell'imputato alla rete idrica comunale; palesemente erronea è la collocazione di tale fatto in epoca successiva a quelli di causa, essendosi questi verificati nel 2014, mentre quello viene indicato come avvenuto nel 2012; la sentenza si riferisce sempre all'«imputato» - al maschile, cioè - mentre la Foresta è evidentemente una donna.
Si tratta, dunque, in questi termini, di una motivazione meramente apparente, poiché affetta da un vizio così radicale, da rendere l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Essa, dunque, dev'essere necessariamente integrata dal giudice di merito, al quale va perciò rinviato il processo.
7. Il secondo motivo non è fondato. Il fatto risulta essere avvenuto il 13 settembre 2014, secondo quanto si legge espressamente in sentenza. Il termine massimo di prescrizione, prorogato in ragione delle varie interruzioni, è pari a sette anni e sei mesi da quella data, ex art. 157, primo comma, cod. pen.. Ad esso debbono aggiungersi ulteriori sette mesi e sette giorni, durante i quali il dibattimento di primo grado è rimasto sospeso su richiesta del difensore dell'imputato e per l'esercizio del suo diritto di astensione dall'attività (rispettivamente, dal 20 luglio al 7 settembre 2016 e dal 5 luglio al 20 dicembre 2017): talché detto termine è destinato a scadere il 20 ottobre 2022, salve ulteriori dilazioni per l'eventuale sospensione disposta dalla disciplina emergenziale del 2020.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap