Sentenza — n. 28966/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo Sasso Pietro nato a Vignola il 03/04/1983 avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Piergiorgio Morosini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 28966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo ed unico motivo è manifestamente infondato. La censura riguarda, in primis, la motivazione sotto il profilo dell'illogicità in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., escluse anche dal Giudice di primo grado. La Corte di Appello di Palermo non incorre nel vizio censurato, poiché non ha rilevato fattori positivi per il riconoscimento delle circostanze predette, evidenziando piuttosto la sussistenza di precedenti penali e di un elemento soggettivo del reato non di lieve intensità, tali da escluderle comunque.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo Sasso Pietro nato a Vignola il 03/04/1983 avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Piergiorgio Morosini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato Pietro Lo Sasso avverso la sentenza del 23.04.2018 emessa dal Tribunale di Trapani, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado condannando inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali. Pietro Lo Sasso è imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 385, 99 cod. pen., in quanto, trovandosi in stato di detenzione domiciliare come da ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani, si allontanava più volte dal luogo di restrizione della libertà personale, in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo a mezzo del suo difensore: Con il primo ed unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla t conferma della rilevanza dell'istituto della recidiva, ritenendo la motivazione della Corte di Appello non esaustiva sul punto. Il Procuratore generale questa Corte con conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. La difesa ha presentato note a sostegno del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed unico motivo è manifestamente infondato. La censura riguarda, in primis, la motivazione sotto il profilo dell'illogicità in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., escluse anche dal Giudice di primo grado. La Corte di Appello di Palermo non incorre nel vizio censurato, poiché non ha rilevato fattori positivi per il riconoscimento delle circostanze predette, evidenziando piuttosto la sussistenza di precedenti penali e di un elemento soggettivo del reato non di lieve intensità, tali da escluderle comunque.
Invero, ai fini del riconoscimento delle attenuanti, il giudice di merito svolge un giudizio discrezionale di fatto, per cui non occorre che evidenzi tutti i fattori positivi e negativi, essendo sufficiente l'identificazione degli elementi da soli sufficienti a fondare la decisione. (cfr. Sez. 3, sent. n. 2233 del 17.06.2021, Bianchi, rv. 282693-01). Il ricorrente si duole, in secundis, della ritenuta rilevanza della recidiva. In tale ambito, il giudice è gravato dall'obbligo di motivare specificamente, verificando effettivamente se la reiterazione del reato manifesti un sintomo di pericolosità, non ritenendosi bastevole la sola sussistenza di precedenti penali.
Occorre, infatti, tener conto dei vari criteri delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, tra i quali la natura dei reati, l'offensività delle condotte, la distanza temporale (cfr. Sez. U., sent. n. 5859 del 27.10.2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690-01; Sez. 6, sent. n. 56972 del 20.06.2018, Franco, Rv. 274782-01) Nel caso di specie, non sussiste il vizio censurato dal Lo Sasso, in quanto il Giudice di merito ha adeguatamente motivato sul punto, sottolineando l'omogeneità dei precedenti e la loro prossimità rispetto al reato per cui l'imputato è stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo.
Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d