Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MUSUMECI MICHAEL, nato a Catania il 09/07/1998 avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ‘ ritenuto in particolare che solo in via nominale e assertiva si contesta la qualificazione ascritta alla condotta a giudizio, rivendicandosi l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 senza mettere in evidenza gli estremi della manifesta erroneità della valutazione spesa sul punto con la decisione impugnata ma sollecitando, per contro, una inammissibile rivalutazione nel merito degli estremi della condotta a giudizio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 senza mettere in evidenza gli estremi della manifesta erroneità della valutazione spesa sul punto con la decisione impugnata ma sollecitando, per contro, una inammissibile rivalutazione nel merito degli estremi della condotta a giudizio.

Parole chiave

Generato dall'IA
oltraggio alla corte procedura di ricusazione motivi di cassazione condono delle spese procedurali probabilità di successo del ricorso risarcimento per errore giudiziario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MUSUMECI MICHAEL, nato a Catania il 09/07/1998 avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ‘ ritenuto in particolare che solo in via nominale e assertiva si contesta la qualificazione ascritta alla condotta a giudizio, rivendicandosi l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 senza mettere in evidenza gli estremi della manifesta erroneità della valutazione spesa sul punto con la decisione impugnata ma sollecitando, per contro, una inammissibile rivalutazione nel merito degli estremi della condotta a giudizio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il cons