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Ordinanza — n. 28645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NAPOLETANO FRANCESCO, nato in Brasile il 01/09/1989 avverso la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, apparentemente evocate dal ricorso che solo nominalmente sollecita una diversa configurazione del fatto ( facendo cenno ad una erronea applicazione della continuazione del tutto eccentrica al fatto e al tenore della decisione assunta) e per altri versi integralmente non riscontrate (quanto all'asserito difetto di motivazione in relazione alla congruità della pena).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di patteggiamento, è, invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, apparentemente evocate dal ricorso che solo nominalmente sollecita una diversa configurazione del fatto ( facendo cenno ad una erronea applicazione della continuazione del tutto eccentrica al fatto e al tenore della decisione assunta) e per altri versi integralmente non riscontrate (quanto all'asserito difetto di motivazione in relazione alla congruità della pena).

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione motivi di cassazione remissione della pena sospensione di pena reiterazione di reati penali mancato rinnovo del contratto
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NAPOLETANO FRANCESCO, nato in Brasile il 01/09/1989 avverso la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, apparentemente evocate dal ricorso che solo nominalmente sollecita una diversa configurazione del fatto ( facendo cenno ad una erronea applicazione della continuazione del tutto eccentrica al fatto e al tenore della decisione assunta) e per altri versi integralmente non riscontrate (quanto all'asserito difetto di motivazione in relazione alla congruità della pena).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Prsiqie