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Ordinanza — n. 28644/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28644/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28644/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Denial Mounir nato in Marocco il 2.11.1977 Mokrane Imad nato in Marocco il 15.08.1992 avverso la sentenza 12 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Raddusa Paternò OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Denial Mounir e Mokrane Imad avverso la sentenza descritta in epigrafe, resa ai sensi dell'art 444 e ss in relazione all'ipotesi di reato di cui C.0 P • all'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritta in concorso devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non deducibili in relazione alla tipologia della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. Pen; Ordinanza — n. 28644/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto in particolare che nessuna delle censure proposte ( quella del Denial Munir con la quale si rivendica l'applicazione alla specie dell'art. 114 cod. Pen. nonchè quella afferente l'omessa applicazione degli artt. 112, 113 e 114 cod. Pen. prospettata dal ricorso dell'altro imputato, Mokrane Imad) rientrano tra quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze impugnabilità della decisione di rinvio pericolo di traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. Pen
Ritenuto in particolare che nessuna delle censure proposte ( quella del Denial Munir con la quale si rivendica l'applicazione alla specie dell'art. 114 cod. Pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Denial Mounir nato in Marocco il 2.11.1977 Mokrane Imad nato in Marocco il 15.08.1992 avverso la sentenza 12 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Raddusa Paternò OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Denial Mounir e Mokrane Imad avverso la sentenza descritta in epigrafe, resa ai sensi dell'art 444 e ss in relazione all'ipotesi di reato di cui C.0 P • all'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritta in concorso devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non deducibili in relazione alla tipologia della sentenza impugnata.

Ritenuto in particolare che nessuna delle censure proposte ( quella del Denial Munir con la quale si rivendica l'applicazione alla specie dell'art. 114 cod. Pen. nonchè quella afferente l'omessa applicazione degli artt. 112, 113 e 114 cod. Pen. prospettata dal ricorso dell'altro imputato, Mokrane Imad) rientrano tra quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il Consig