Sentenza — n. 28643/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha applicato, per quanto rileva in questa Sede, a Fabio Filardi la pena di anni uno di reclusione, in continuazione con la pena di anni sette di reclusione inflitta con la sentenza n. 740/21 della Corte di appello di Milano, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 479 e 323 cod. pen. unificati sotto il vincolo della continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 740/21 della Corte di appello di Milano, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 479 e 323 cod. pen. unificati sotto il vincolo della continuazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Filardi Fabio nato a Castrovillari il 7/5/1975 avverso la sentenza del 27 gennaio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha applicato, per quanto rileva in questa Sede, a Fabio Filardi la pena di anni uno di reclusione, in continuazione con la pena di anni sette di reclusione inflitta con la sentenza n. 740/21 della Corte di appello di Milano, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 479 e 323 cod. pen. unificati sotto il vincolo della continuazione.
2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di Fabio Filardi, avv. Gianluca Maris e avv. Antonio Francesco Morone, deducendo con due motivi di ricorso la violazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. sotto un duplice profilo:
1) l'inesatta qualificazione dei fatti di corruzione quale pluralità di reati anziché quale reato unico;
2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 3.Con atto trasmesso il 3 giugno 2022, sottoscritto dal Filardi personalmente e dai difensori, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così