Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible generic sentencing complaints under Art. 448.2-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Florio Andrea inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a plea bargain sentence with generic complaints regarding sentencing correctness and the absence of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are not permitted under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure, which bars generic grievances against sentencing in plea bargain cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they contain only generic complaints regarding sentencing correctness or the non-existence of acquittal causes, as these do not constitute specific grounds for review under the statutory framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Florio Andrea, nato a Catania il 31/01/1995 avverso la sentenza del 30/03/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, avverso sentenza di patteggiamento, non è consentito dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di censure, oltre che generiche, relative a vizi di motivazione sulla correttezza e congruità della pena e all'insussistenza di cause di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30