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Sentenza — n. 28428/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28428/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame presentata, ex art. 324 cod. proc. pen., nell'interesse di Bourhim Noureddine avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, della somma di euro 28.365 in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi confisca dei proventi di reato indagine per riciclaggio di denaro beni sequestrati sostanza non dichiarata indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame presentata, ex art. 324 cod. proc. pen., nell'interesse di Bourhim Noureddine avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 che richiama l'art. 240-bis cod. pen.) è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si procede (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bourhim Noureddine, nato in Marocco il 13/03/1972 avverso la ordinanza del 14/04/2022 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame presentata, ex art. 324 cod. proc. pen., nell'interesse di Bourhim Noureddine avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, della somma di euro 28.365 in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. e alla errata qualificazione del fatto ascritto provvisoriamente all'indagato. In modo apparente il Tribunale ha risposto alla questione - rilevante ai fini della tipologia di sequestro - della derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale si è infatti limitato a constatare la mancanza di analisi tossicologiche e rinviare alla fase di merito l'accertamento delle dosi estraibili dalla sostanza sequestrata. La questione andava invece affrontata anche in sede di sequestro in quanto attinente al presupposto del fumus e comunque non costituisce più parametro rilevante quello delle dosi medie. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. peni, per assenza di collegamento tra il danaro e il reato. Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti in modo inspiegabile le dichiarazioni del datore di lavoro che venivano a giustificare come guadagno almeno parte della somma sequestrata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov. Rv. 239692; da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).2. Esaminato il primo motivo in questa prospettiva, si deve constatare che la censura proposta è manifestamente infondata. Va rammentato che l'analisi del fumus commissi delicti in tema di sequestro va condotta sulla base di "concreti e persuasivi elementi di fatto", quanto meno indiziari, risultanti dagli atti di indagine (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152). Il Tribunale, sulla base degli elementi disponibili, ha verificato la correttezza della qualificazione del fatto nei termini indicati dal provvedimento di sequestro, rilevando che non emergevano "allo stato" circostanze idonee alla derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve.

Solo, infatti, l'analisi tossicologica poteva apportare più favorevoli elementi di valutazione quanto al grado di purezza e alle dosi ricavabili (è appena il caso di precisare che la nozione di dost media giornaliera di cui al D.M. 11 aprile 2006 è stata recuperata dal legislatore primario con l'art. 2 comma 1 del d.l.n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014), tenuto conto c:he il fatto risultava inquadrato in una organizzazione finalizzata allo spaccio.

3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo il motivo. Quanto alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, il Tribunale ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni che non potevano consentire di operare neppure un parziale dissequestro della somma. Invero il reddito lecito percepito dal ricorrente era in ogni caso di soli 1.567 euro e riferito ad un brevissimo periodo lavorativo (dicembre 2021-gennaio 2022) rispetto alla totale inattività dell'indagato, il quale aveva da pagare un canone mensile di 550 euro e mantenere la moglie e la figlia di 17 anni.

Quindi le allegazioni difensive non dimostravano neppure parzialmente — tenuto conto anche della distanza temporale della fonte lecita dal sequestro (marzo 2022) - che il danaro sequestrato fosse patrimonio legittimamente accumulato. Il Tribunale ha quindi correttamente valutato l'incapienza di risorse lecite suscettibili di accumulo. E' appena il caso infine di rammentare che, stante il titolo del sequestro (art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990 che richiama l'art. 240-bis cod. pen.) è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si procede (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma