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Ordinanza — n. 28427/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding immediate acquittal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing determination rather than the validity of the settlement agreement. The appellant argued for immediate acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that such grievances are excluded when a settlement has been reached. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis are admissible only if they concern the party's intent to settle, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints about waived grounds for immediate acquittal or sentencing errors.

Parole chiave

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settlement agreement appeal immediate acquittal grounds inadmissible cassation procedural exclusion sentencing determination imputazione per reati di stupefacenti alleggerimento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Dineo Finotello ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 129, cod. proc. pen.
Con un unico motivo, il ricorso denuncia l'insufficienza della motivazione in relazione all'assenza di una causa di proscioglimento immediato, ex art. 129, cod. proc. pen..
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Finotello Dineo, nato a Roma il 31/07/1975 avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati. A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dineo Finotello ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo, il ricorso denuncia l'insufficienza della motivazione in relazione all'assenza di una causa di proscioglimento immediato, ex art. 129, cod. proc. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. Ne consegue obbligatoriamente la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tre euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis