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Ordinanza — n. 28426/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28426/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 02/05/2022 il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha applicato a Nicola Luca la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Luna tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per destinazione della droga ad uso personale.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lecce ha applicato a Nicola Luca la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Luna tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per destinazione della droga ad uso personale.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti confisca dei proventi di reato sostanze soggette a restrizione consumo di canapa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce ha applicato a Nicola Luca la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
che limita la deducibilità alle sole ipotesi di violazione di legge ivi contemplate, tra le quali non è ricompresa la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., essendo inoltre escluso che nel caso in esame possa dirsi contestata la qualificazione giuridica del fatto sulla base di un vizio emergente prima facie.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Luna Nicola, nato il 05/08/1980 a Gagliano del Capo avverso la sentenza del 02/05/2022 del GIP del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 02/05/2022 il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha applicato a Nicola Luca la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Luna tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per destinazione della droga ad uso personale.

3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, oltre che genericamente formulato, non è consentito, in quanto non rientrante tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. che limita la deducibilità alle sole ipotesi di violazione di legge ivi contemplate, tra le quali non è ricompresa la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., essendo inoltre escluso che nel caso in esame possa dirsi contestata la qualificazione giuridica del fatto sulla base di un vizio emergente prima facie.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata ai sensi dell'art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de