Cassation court dismisses appeals on drug offenses for failing to address waived sentencing grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ohamara Onieka Kingsley and Saidi Mourad inadmissible. The defendants argued for a reclassification of facts under specific legal provisions, but the court noted that their appeals relied on generic grievances regarding fact qualification rather than the permitted grounds for review. The court ruled that in cases of settlement on penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, only specific issues regarding the parties' intent and the prosecutor's consent are admissible, excluding disputes over the determination of the penalty itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals based on settlement of penalty, cassation appeals are admissible only regarding the formation of the parties' will to settle, the prosecutor's consent, and divergent content of the ruling, while grievances on waived grounds or penalty determination are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Ohamara Onieka Kingsley, nato il 05/08/1975 in Nigeria Saidi Mourad, nato il 09/10/1980 in Tunisia avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18/02/2022 la Corte di appello di Torino in parziale riforma di quella del GIP del Tribunale di Asti in data 17/02/2021, ha sulla base di concordato, intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., rideterminato la pena irrogata a Ohannara Onieka e a Saidi Mourad per reati in materia di stupefacenti.
2. Hanno proposto ricorso Ohamara e Saidi con atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo mancanza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. 309 del 1990.
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto non deducono nessuno dei profili consentiti avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., implicante rinuncia agli altri motivi di appello e concordato sulla pena, ma reiterano doglianze riguardanti la qualificazione del fatto, per giunta sulla base di rilievi generici. Va richiamato il principio secondo cui «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata ai sensi dell'art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende