Italian court dismisses appeal as inadmissible due to incompatibility with prior settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant, Cuscunà Alessandra, sought to apply mitigating circumstances to a sentence already settled by a prior agreement. The court ruled that requesting a lighter penalty from the same source presupposes consent to the punitive treatment, which was already finalized and not invalidated by any illegality in the base sentence or mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 166 c.p.p.: An appeal challenging a settled sentence based on generic mitigating circumstances is inadmissible because it presupposes the appellant's consent to the punitive treatment already agreed upon.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cuscunà Alessandra, nata a Locri il 01/09/1989 avverso la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1