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Sentenza — n. 28420/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention for drug possession due to lack of evidence and valid reasons.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28420/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Leonardo Capponi inadmissible, upholding the lower court's application of home detention for drug possession. Capponi argued that the evidence was insufficient and that home detention was inappropriate given his lack of employment and pandemic-related restrictions. The court rejected these claims, noting the strong link between buyer statements and seized drugs, the suspect's lack of cooperation, and the sufficiency of family supervision to prevent further drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: The Court holds that an appeal against a bail decision is inadmissible if the grounds are merely assertive without specific evidence, and if the lower court's assessment of the connection between indicia of guilt and the necessity of restrictive measures is not arbitrary.

Parole chiave

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drug possession home detention precautionary measures inadmissible appeal evidence sufficiency procedural law drug trafficking detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 28 Reg. esec. Cod. proc.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Capponi Leonardo, nato a Verona il 10/04[2022; avverso la ordinanza del 30/03/2022 del Tribunale della libertà di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 marzo 2022 il Tribunale di Venezia, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha applicato a Leonardo Capponi la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto a fini di spaccio (come desunto anche dalle dichiarazioni di un acquirente) in un borsone collocato nel garage della sua abitazione 160 grammi di nnarjuana e 3546 grammi di hashish, nonché 102 grammi di marijuana rinvenuti dentro una casa da lui frequentata e sequestrati assieme a una bilancia, un grinder e una macchina per confezionare sottovuoto.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Capponi si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge nel ravvisare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e l'attualità delle esigenze cautelari in considerazione della assenza di una attività lavorativa e dell'avere agito violando le restrizioni imposte a causa della pandemia da covid-19.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta in modo meramente assertivo e generico la mancanza di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza mentre deve registrarsi che il Tribunale ha analizzato la rilevante connessione fra le specifiche indicazioni fornite da un acquirente dell'hashish detenuto da Capponi e quanto poi rinvenuto presso la sua abitazione e in altra dimora da lui usata. Per quanto riguarda le esigenze cautelari e la loro attualità Il Tribunale ha evidenziato l'assenza di collaborazione da parte dell'indagato - rilevando che egli ha ammesso le sue responsabilità soltanto quando erano stati acquisiti gli elementi di valutazione e che in occasione dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere - e ha non irragionevolmente considerato che, nonostante l'incensuratezza e l'assenza di procedimento pendenti a suo carico, la mancanza di una attività lavorativa e la già manifestata capacità di approvvigionarsi di una consistente quantità di sostanza stupefacenti fanno ritenere che, se non sottoposto a restrizione, egli possa continuare a rifornirsi di droga e a spacciarla, ma in questa prospettiva ha considerato che la presenza di un contesto familiare in grado di controllarlo rende la misura degli arresti domiciliari sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. Cod. pro