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Sentenza — n. 28414/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28414/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nunziata Antonio, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso il decreto di ispezione emesso il 10 gennaio 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia deducendone l'abnormità per violazione dell'art. 244 cod. proc. pen. essendo stata disposta l'ispezione su una copia forense estratta dal!' Iphone 11 pro del ricorrente senza che fosse disposto accertamento sulla stato di alterazione e/o integrità della copia, non tenendo conto dell'annullamento da parte del Tribunale del riesame del decreto di perquisizione e sequestro che aveva avuto ad oggetto il predetto dispositivo elettronico al quale conseguiva l'illegittimità della estrazione della predetta copia forense.

Regesto Legislator

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art. 244 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28414/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare copia di sicurezza prova informatica diritto a un'inchiesta effettiva sequestro di mezzi di prova riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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art. 244 cod. proc. pen
Nunziata Antonio, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso il decreto di ispezione emesso il 10 gennaio 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia deducendone l'abnormità per violazione dell'art. 244 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nunziata Antonio, nato a San Gennaro Vesuviano il 28/03/1976 avverso il decreto del 10/01/2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Nunziata Antonio, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso il decreto di ispezione emesso il 10 gennaio 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia deducendone l'abnormità per violazione dell'art. 244 cod. proc. pen. essendo stata disposta l'ispezione su una copia forense estratta dal!' Iphone 11 pro del ricorrente senza che fosse disposto accertamento sulla stato di alterazione e/o integrità della copia, non tenendo conto dell'annullamento da parte del Tribunale del riesame del decreto di perquisizione e sequestro che aveva avuto ad oggetto il predetto dispositivo elettronico al quale conseguiva l'illegittimità della estrazione della predetta copia forense.

2. Con motivi nuovi si allega la ordinanza emessa dal Tribunale del riesame che, secondo il ricorrente, segna irreversibilmente il tentativo del Pubblico Ministero di aggirarne il contenuto - segnatamente l'ordine di restituzione del dispositivo e delle copie forensi - attraverso il provvedimento impugnato che non ha ad oggetto una traccia o altro effetto materiale del reato né si connota come attività urgente e innominata della polizia giudiziaria.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile.

2. Invero, nell'alveo del più generale principio di tassatività delle impugnazioni e degli atti soggetti a tale strumento di verifica è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di ispezione emesso ai sensi degli artt.244 e ss. cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura decisoria, né incidendo sulla libertà personale, salva l'ipotesi in cui lo stesso sia qualificabile come atto abnorme (Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018, Bardi, Rv. 273352).

3. Né l'impugnazione può trovare accesso per la dedotta abnormità del provvedimento impugnato, nella specie, manifestamente infondata in quanto si tratta di un provvedimento, dal punto di vista strutturaíe, posto all'interno dell'ordinamento che, dal punto di vista funzionale, alcuna istasi processuale ha determinato(v. Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (dep. 2000), Magnani, Rv. 215094 - 01), potendo - in ogni caso - il preteso vizio probatorio essere dedotto nella sua sede propria.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somam di euro tremila in favore della cassa delle a