Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28405/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28405/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Torre Annunziata, di condanna degli imputati Giuseppe e Ferdinando Manzo alla C t, pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. ("per avere, con querela del 7 ottobre 2015, falsamente accusato Massimo Buglione di avere compilato sei titoli cambiari in bianco a titolo di garanzia, utilizzandoli in atti di precetto nei loro confronti"), alla stregua della puntuale ricostruzione probatoria dei fatti condotta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, precise e riscontrate da quelle dei testi Molin e Conforti, dalle contraddizioni del racconto dei denunzianti e dalla documentazione prodotta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 368 cod. pen, art. 491 cod. pen, articolo 491 cod. pen; Sentenza — n. 28405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

Generato dall'IA
denuncia mendace perseguimento penale per diffamazione accuse di abuso accuse di truffa accusa penale allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 368 cod. pen
Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Torre Annunziata, di condanna degli imputati Giuseppe e Ferdinando Manzo alla C t, pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
art. 491 cod. pen
articolo 491 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Manzo Giuseppe, nato a Sant'Agnello il 12/02/1973 Manzo Ferdinando, nato a Boscoreale il 15/07/1949 avverso la sentenza del 27/09/2021 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, Avv. Laura Chambry in sostituzione dell'Avv Bruno Napolitano Bruscino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Torre Annunziata, di condanna degli imputati Giuseppe e Ferdinando Manzo alla C t, pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. ("per avere, con querela del 7 ottobre 2015, falsamente accusato Massimo Buglione di avere compilato sei titoli cambiari in bianco a titolo di garanzia, utilizzandoli in atti di precetto nei loro confronti"), alla stregua della puntuale ricostruzione probatoria dei fatti condotta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, precise e riscontrate da quelle dei testi Molin e Conforti, dalle contraddizioni del racconto dei denunzianti e dalla documentazione prodotta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla assenza del difensore di fiducia nel giudizio di primo grado, alla tardività della querela sporta il 7 ottobre 2015 per il reato presupposto di cui all'art. 491 cod. pen. rispetto a fatti occorsi nel maggio-giugno 2015 e quindi all'insussistenza del reato di calunnia, nonché al difetto di dolo specifico nella condotta attribuita dai querelanti all'autore del reato presupposto.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione degli articoli 178 lett c) e 179 cod. proc. pen. evidenziando che, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della rinunzia da parte dell'originario difensore di fiducia, nessun avviso veniva recapitato agli imputati, i quali, in tal modo, venivano privati della facoltà di farsi assistere da un nuovo difensore, si palesa generico e manifestamente infondato. La Corte di Appello ha infatti analiticamente ricostruito le vicende processuali successive alla rinunzia al mandato da parte del primo difensore di fiducia, avv. De Lucia, e alla nomina di un difensore di ufficio. E dalla sequenza degli atti descritta con espresso rifermento ad allegazioni documentali emerge che gli imputati erano stati tempestivamente avvisati di tali eventi e della conseguente facoltà di nominare un nuovo difensore di fiducia.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di calunnia, pur in assenza di una tempestiva querela in relazione al reato presupposto di cui all'articolo 491 cod. pen., risulta addirittura non consentito, siccome per la prima volta avanzato in sede di legittimità. Invero, il relativo vizio, benché conosciuto e rilevabile quantomeno dopo la lettura della motivazione della sentenza di primo grado, non è stato affatto dedotto dagli imputati con i motivi di gravame. Di talché, non essendo stato attivato il pur necessario vaglio di merito della relativa censura in fatto da parte della Corte di appello, si configura la inammissibilità dell'odierno motivo di ricorso ex art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

3. Con il terzo motivo di ricorso si rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata prospettazione del dolo specifico nella condotta attribuita dai denunzianti all'autore del reato presupposto e alla precisa individuazione dello stesso reato. Orbene, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, entrambi i giudici del merito non hanno affatto omesso di motivare in relazione alla configurabilità del reato attribuito dai querelanti imputati a Buglione, anche per il profilo del dolo, avendo esplicitato diffusamente le ragioni del loro conforme convincimento alla stregua di un lineare apparato argomentativo e valutativo, come tale insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza.

4. In definitiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma ritenuta equa di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della