Cassation court dismisses appeal against detention for generic arguments and lack of critical engagement with trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marco Iovino's appeal against his continued pre-trial detention inadmissible due to the absolute generality of his grounds. Iovino argued that the trial court ignored the passage of time, failed to verify the universality of the keys found at his home, and overlooked his legitimate income sources and electronic home detention options. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower tribunal without providing new evidence or critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if the grounds are absolutely generic and merely reiterate arguments already rejected by the lower court without engaging in a critical comparison or presenting new facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iovino Marco, nato a Bonea il 25/10/1965 avverso l'ordinanza del 22 aprile 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Claudio Guzzo, in sostituzione dell'avv. Vittorio Luigi Fucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore, Marco Iovino impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di detenzione a fini di spaccio di oltre due etti lordi di cocaina e di detenzione di due pistole (di cui una clandestina) e varie munizioni. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'attualità del ritenuto pericolo di reiterazione, sostenendo che il Tribunale abbia trascurato il tempo trascorso dal fatto ed abbia omesso di confrontarsi con gli argomenti difensivi sul punto, ovvero: la mancata verifica del carattere universale delle chiavi rinvenute presso la sua abitazione ed utilizzate per aprire il vano esterno in cui le armi e la droga erano custodite; la disponibilità, da parte sua, di lecite fonti di reddito; la possibilità di collocazione agli arresti domiciliari presso la propria sorella, in luogo assai distante da quello dei fatti e con il controllo elettronico.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si limitano a riproporre gli argomenti già rassegnati al Tribunale del riesame e da quest'ultimo disattesi con motivazione puntuale e convincente, con cui l'impugnazione omette di misurarsi. Peraltro, la questione del carattere universale o meno delle chiavi potrebbe semmai rilevare sul piano della gravità indiziaria, ma non anche in punto di esigenze cautelari. In ogni caso, il Tribunale ha osservato come tale circostanza, al pari di quella della disponibilità di lecite fonti di reddito, costituisca una pura e semplice asserzione difensiva ed il ricorso nulla replica.
Altrettanto dicasi quanto al c.d. "tempo silente" tra i fatti di causa e l'applicazione della misura, che il ricorrente neppure si cura d'indicare. In ordine, poi, all'inidoneità degli arresti domiciliari alla salvaguardia del pericolo di recidiva, pur altrove rispetto al luogo di commissione dei reati e con il controllo elettronico, il Tribunale ha valorizzato la pessima personalità del ricorrente ed il suo notevole curriculum criminale, ragionevolmente desumendone l'inaffidabilità: e, anche su questo punto, il ricorso elude qualsiasi confronto critico.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso i