Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments regarding aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued the lower court failed to autonomously evaluate an aggravating circumstance, yet the record showed the preliminary judge had already made a specific assessment distinguishing the appellant from other associates. Consequently, the appellate court ruled that the trial court legitimately integrated the reasoning rather than leaving a motivational void, rejecting the claim of genericity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, comma 9, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal based on alleged genericity of reasoning is inadmissible if the lower court provided a specific, non-cumulative evaluation of the facts, as integration of motivation is permitted except for total absence or apparent lack of autonomous assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Restivo Salvatore, nato a Biancavilla (CT) il 18/03/1995 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Salvatore Burzillà, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore, Salvatore Restivo impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania dello scorso 7 marzo, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari "reati-scopo", aggravati ex art. 416-bis.1, cod. pen.. Con un unico motivo, egli lamenta la nullità dell'ordinanza cautelare genetica, per difetto di autonoma valutazione sul punto relativo al riconoscimento della predetta aggravante, con specifico riferimento alla posizione di esso ricorrente, e correlativamente denuncia l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale, che avrebbe colmato tale vuoto motivazionale, anziché annullare il provvedimento cautelare, secondo quanto prescritto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen..
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.
4. L'impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo. Stando a quanto si legge nello stesso ricorso, il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ha operato una valutazione sul punto, sì cumulativa, ma non generica, tant'è che per uno degli indagati non ha ravvisato l'aggravante in questione, avendo ritenuto costui non organico al sodalizio. Per converso, il difensore non allega il benché minimo elemento, di fatto o di diritto, dal quale desumere che la posizione del ricorrente presentasse delle peculiarità rispetto a quelle degli altri, così che l'omologazione di quella a queste - effettuata da quel giudice sotto il profilo in esame - si presentasse generica ed approssimativa, con la conseguente apparenza della motivazione resa sul punto.
Tanto premesso, giova rammentare che, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309, cod. proc. peri., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, con la sola eccezione delle ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (per tutte: Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365).
Legittimamente, dunque, il Tribunale del riesame ha integrato la motivazione resa dal primo giudice sul punto in discussione, per cui non v'è ragione di censurarne la decisione.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così