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Ordinanza — n. 27954/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally filed it violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Amato inadmissible and ordered him to pay costs. The defendant personally submitted the appeal, which directly violated Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal de plano and condemned the appellant to pay procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be filed by the public prosecutor or the court; a direct personal filing by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural violation Cassazione Roma costs and fine spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Amato Alessandro nato a Napoli il 28.02.1984 avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a tacere della genericità del motivo di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente