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Ordinanza — n. 27952/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of appeal rights via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Paolino Oreste inadmissible without formalities. The appellant argued for a different legal application regarding the sentencing agreement, but the court found the waiver of appeal rights preclusive. Consequently, the court ruled that the settlement agreement barred any further litigation on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A waiver of appeal rights in a settlement agreement creates preclusive effects that bar subsequent appeals in the court of cassation.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement agreement preclusion court of cassation inadmissibility sentencing agreement waiver procedural preclusion effect motivi di cassazione remissione della pena diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
e manifesta illogicità della motivazione, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ed invero, il proposto ricorso, che evoca in termini meramente assertivi erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 129 cod.
art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 129 cod. proc. pen
Ed invero, il proposto ricorso, che evoca in termini meramente assertivi erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
e manifesta illogicità della motivazione, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Paolino Oreste nato ad Agropoli il 27.05.1985 avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Raddusa Paternò OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Paolino Oreste in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Ed invero, il proposto ricorso, che evoca in termini meramente assertivi erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consig