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Ordinanza — n. 27951/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against dismissal order due to lack of standing and improper venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed against a dismissal order that can only be challenged at the trial level. The appellant, a witness who filed a false testimony complaint, lacked standing as a victim of the crime and was not the offended party. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 409 c.p.p.: Appeals against dismissal orders must be filed at the trial level; witnesses who are merely damaged parties lack standing to challenge such orders.

Parole chiave

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false testimony complaint dismissal order appeal lack of standing improper venue procedural inadmissibility denuncia mendace false dichiarazioni senza giuramento esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
Art. 409 c.p.p.
Art. 372 c.p.
Art. 127 c.p.p.
pen., peraltro al solo verificarsi delle ipotesi di nullità sancite dall'art. 127, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
410-bis stesso codice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, cui seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod.
art. 372 cod. pen
art. 410-bis cod. proc. pen
art. 409 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Travaglia Gianfranco nato a Milano il 13.08.1936 avverso l'ordinanza del 19 aprile 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; nel procedimento penale promosso nei confronti di 1. Celli Leonardo, nato a Milano il 1 aprile 1970 2. Lauretta Damiano, nato a Caltanissetta I'll gennaio 1961 3. Corrada Nicholas, nato a Roma il 16 marzo 1983 visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Raddusa Paternò OSSERVA Rilevato che con il ricorso in esame, interposto avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano descritta in epigrafe, si censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione all'art. 372 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, per più concorrenti ragioni e, in particolare, perché proposto avverso un provvedimento che non è possibile impugnare in cassazione, essendo per contro esclusivamente reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., peraltro al solo verificarsi delle ipotesi di nullità sancite dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., nel caso neppure evocate, così da impedire a monte ogni ipotesi di conversione dell'impugnazione, ulteriormente preclusa, del resto, dal difetto di legittimazione del ricorrente che, quale soggetto che ha proposto la denunzia in relazione al reato di falsa testimonianza oggetto del procedimento che occupa, non è persona offesa dal reato (posizione riservata unicamente allo Stato alla luce dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in questione) ma mero danneggiato dalla asserita condotta illecita, in quanto tale non legittimato a proporre opposizione ex art. 409 cod. proc. pen. nè reclamo ex art. 410-bis stesso codice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, cui seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. nei termini precisati dal dispositivo P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore (III Pre