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Ordinanza — n. 27948/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging generic lack of reasoning on evidence emergencies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Dani Femi inadmissible on procedural grounds. Femi argued a lack of reasoning regarding evidence emergencies in the first-instance judgment, but the court noted that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure restricts appeals to specific statutory violations. The appeal was rejected because the alleged defect did not constitute a legal violation or a discrepancy between the request and the decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain judgments are limited to specific statutory violations, excluding generic allegations of lack of reasoning on evidence emergencies.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain judgment evidence emergencies lack of reasoning Article 448 criminal procedure domanda d'asilo di cittadino albanese impugnabilità della decisione di rinvio allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
Sentenza n. 33040 del 2015

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 33040 del 2015
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Dani Femi, nato in Albania il 16.07.1973 avverso la sentenza del 09 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Novara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè denunzia, peraltro in termini estremamente generici, un difetto di motivazione nel vagliare le emergenze probatorie quando per contro, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 giugno 2022 Il Consigliere estensore residen