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Ordinanza — n. 27185/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against settlement dismissed for lack of specific grounds regarding will, prosecutor consent, or divergent content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Francesco Abbascià's appeal against the Second Instance Court's settlement order inadmissible de plano. The appellant argued for broader grounds, but the court held that only specific issues regarding the formation of will, the Prosecutor General's consent, and divergent content are admissible in this context. Consequently, the appeal was rejected without examining the alleged defects in the reasoning, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding criminal settlements, admissibility is strictly limited to grounds concerning the formation of the party's will, the Prosecutor General's consent, and divergent content, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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criminal settlement appeal admissibility requirements formation of will prosecutor consent divergent content de plano inadmissibility Second Instance Court motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Abbascià Francesco, nato a Catania il 03/05/1971 avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); mentre non superano il vaglio preliminare di ammissibilità le questioni attinenti a supposti vizi di motivazione, peraltro nella fattispecie dedotte in termini molto generici; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22