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Ordinanza — n. 27184/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain rejected for lacking statutory grounds and requesting factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence by arguing for a re-evaluation of drug possession facts under Article 73, Paragraph 5 of the Drug Law, rather than raising specific statutory grounds for appeal. The Court ruled that such generic requests for factual re-evaluation without an alleged error manifest in law are not permitted in appeals against plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; generic requests for a re-evaluation of facts or conduct constitute inadmissible doglianze.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation drug possession law error manifest in law procedural de plano court costs and fine factual re-evaluation imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da En Nouhassi Youssef, nato in Marocco il 25/08/2001 avverso la sentenza del 01/03/2022 del Tribunale di Lecco; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorrente - nell'impugnare la sentenza di patteggiamento sopra indicata - non ha invocato alcuna della ipotesi per le quali ai sensi dell'art. 444, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto, ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis