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Ordinanza — n. 26945/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding recidivism and penalty calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26945/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because it was based on grounds not permitted by law. The appellant challenged the agreed penalty and recidivism application, arguing errors in sentencing and motivation, but the court noted these issues were resolved during the plea agreement phase. Consequently, the court ruled that such arguments cannot be raised in the appeal stage unless the agreed sentence exceeded the statutory maximum, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to determining the agreed penalty and cannot challenge recidivism or sentencing logic unless the sentence exceeds the statutory maximum.

Parole chiave

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plea bargain appeal recidivism admissibility penalty calculation limits procedural preclusion Italian criminal procedure modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/1990
Art. 133 cod. pen.
309/1990 è punito con la pena della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a 10.329,00 euro, laddove quella inflitta all'imputato risulta correttamente determinata ben al di sotto di tale limite, anche alla luce dei vagliati criteri direttivi di cui all'art. 133 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
309/1990 è punito con la pena della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a 10.329,00 euro, laddove quella inflitta all'imputato risulta correttamente determinata ben al di sotto di tale limite, anche alla luce dei vagliati criteri direttivi di cui all'art. 133 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché non consentito dalla legge; - che, infatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
pen., è inammissibile perché non consentito dalla legge; - che, infatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da ARAMINI SALVATORE, nato a Napoli il 21/12/1985 avverso la sentenza del 15 dicembre 2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; - che i primi due motivi di ricorso, afferenti all'erronea applicazione della recidiva e all'illegalità della pena pecuniaria, esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente calcolato e indicato al giudice la pena da applicare;- che il giudice ha motivatamente condiviso la scelta sanzionatoria concordata dalle parti; - che, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, deo. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve rilevarsi come la censura mossa in ordine alla determinazione della pena concordata - e dal giudice di merito ritenuta corretta - non possa essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem (ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie, poiché il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a 10.329,00 euro, laddove quella inflitta all'imputato risulta correttamente determinata ben al di sotto di tale limite, anche alla luce dei vagliati criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., così come corretta risulta l'applicazione della recidiva).

Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché non consentito dalla legge; - che, infatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e, nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma determina effetti preclusivi sull'intero svolgimento dell'iter processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell