Sentenza — n. 26641/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta con la quale la cittadina domenicana Laura Virginia Fernandez Ibarra, destinataria di una richiesta di estradizione avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America, aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è stata sottoposta in tale procedura di estradizione, con quella meno grave degli arresti domiciliari o dell'obbligo di dimora.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' infondata la dedotta questione della violazione del principio del ne bis in idem, per le ragioni di seguito precisate. Va innanzitutto negata la operatività del principio di preclusione estradizionale di cui all'art. 707 cod. proc. pen., in quanto la disposizione contenuta in tale articolo stabilisce la preclusione all'accoglimento di una richiesta di estradizione quando analoga domanda sia stata già esaminata e rigettata dalla stessa autorità giudiziaria dello Stato richiesto: situazione evidentemente diversa da quella indicata nel ricorso portato all'odierno esame di questa Corte.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fernandez Ibarra Laura Virginia, nata nella Repubblica Dominicana il 15/08/1973 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la ricorrente l'avv. Suela Fani, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, anche riportandosi al contenuto della memoria difensiva trasmessa il 2 luglio 2022.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta con la quale la cittadina domenicana Laura Virginia Fernandez Ibarra, destinataria di una richiesta di estradizione avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America, aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è stata sottoposta in tale procedura di estradizione, con quella meno grave degli arresti domiciliari o dell'obbligo di dimora.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Laura Virginia Fernandez Ibarra, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 275, 299 e 719 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza o apparenza, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla specifica questione inerente alla mancanza di uno dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di consegna (essendo stata già destinataria di analoga domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America, disattesa dall'autorità giudiziaria spagnola), nonché per avere omesso di considerare che l'estradanda è persona non coinvolta in altre vicende penali, è munita di documenti di identità ed ha sempre rispetto le prescrizioni che a suo tempo le erano state imposte dai giudici spagnoli nell'altra menzionata procedura di estradizione oramai definita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Laura Virginia Fernandez Ibarra vada rigettato.
2. Le doglianze riguardanti asseriti vizi di motivazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico che, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256).
3. Manifestamente infondate e generiche sono le censure afferenti alle prospettate violazioni di legge. Non pertinenti sono le questioni attinenti alla esistenza dei presupposti per l'applicazione provvisoria di una misura cautelare, in quanto con l'originaria istanza la difesa non aveva chiesto la revoca della estradanda, ma solo la sostituzione della misura in corso con altra meno gravosa. In tale ottica, le doglianze difensive risultano in gran parte aspecifiche, in quanto il ricorso contiene solo una possibile lettura alternativa delle emergenze procedimentali e non si confronta con la motivazione della sentenza gravata che, con argomentazioni congrue, aveva spiegato come il pericolo di fuga sia tuttora attuale e concreto, considerato che la destinataria della richiesta di consegna risulta residente in Spagna, paese dal quale si era allontanata, e solo provvisoriamente si trova in Italia: sicché è ancora elevato il rischio che la Fernandez Ibarra, se sottoposta ad una misura diversa dalla custodia in carcere, possa decidere di allontanarsi definitivamente dall'Italia per sottrarsi alla estradizione richiesta dal Governo degli Stati Uniti d'America.
4. E' infondata la dedotta questione della violazione del principio del ne bis in idem, per le ragioni di seguito precisate. Va innanzitutto negata la operatività del principio di preclusione estradizionale di cui all'art. 707 cod. proc. pen., in quanto la disposizione contenuta in tale articolo stabilisce la preclusione all'accoglimento di una richiesta di estradizione quando analoga domanda sia stata già esaminata e rigettata dalla stessa autorità giudiziaria dello Stato richiesto: situazione evidentemente diversa da quella indicata nel ricorso portato all'odierno esame di questa Corte.
Non sussistono i presupposti per la configurabilità di un caso di ne bis in idem estradizionale, in quanto l'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., nel prevedere che «la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione (...) se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato», in quanto nello Stato italiano non pende procedimento né è stata emessa nei riguardi della Fernandez Ibarria una sentenza irrevocabile per gli stessi fatti per i quali il Governo degli Stati Uniti d'America ha avanzato la richiesta di estradizione.
D'altro canto, riguardando la vicenda de qua una estradizione processuale passiva verso gli Stati Uniti d'America, va rilevato come né il Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, né il Trattato integrativo del 3 maggio 2006, risultante dall'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25 (v. artt. VI e VII), prevedono una deroga alle indicate disposizioni codicistiche e neppure che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare la consegna della persona richiesta per il sol fatto che analoga istanza sia stata disattesa dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ampliato in via pretoria la portata applicativa dei principi vigenti in materia, in particolare stabilendo che uno Stato membro dell'Unione europea, a fronte di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione, è tenuto ad avviare una procedura di consultazione con lo Stato membro di appartenenza del cittadino europeo, fornendo pertanto a tale Stato l'opportunità di perseguire penalmente i propri cittadini mediante un mandato d'arresto europeo, ciò al fine di garantire il diritto alla libera circolazione a norma dell'articolo 21, par. 1, TFUE, ed evitare un trattamento non discriminatorio tra i loro cittadini e quelli degli altri Stati membri dell'UE (Corte giust.
UE, sent. 6 settembre 2016, C-182/15, Aleksei Petruhhin; conf., in seguito, Corte giust. UE, sent. 6 settembre 2017, C- 473/15, Schotthófer & Steiner v Adelsmayr; e Corte giust. UE, 10 aprile 2018, C-191/16, Pisciotti, proprio con riferimento ad una richiesta di estradizione formulata dagli Stati Uniti d'America). Principio, questo, operante solamente nei casi in cui lo Stato terzo abbia chiesto ad uno Stato membro dell'Unione l'estradizione di un cittadino di altro Stato dell'Unione (ovvero di un cittadino di uno Stato appartenente all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) con il quale l'UE abbia concluso un accordo di consegna: così in Corte giust.
UE, sent. 2 aprile 2020, C-897/19 PPU, Ruska Federacija; o di un cittadino di uno Stato aderente all'Accordo di Schengen: così in Corte giust.UE, sent. 12 maggio 2021, C-505/19, WS): circostanza sussistente nella fattispecie nella quale la richiesta di consegna ha come destinatario un cittadino spagnolo. Tuttavia, la operatività delle indicate regulae fissate dalla Corte di Lussemburgo andrebbe eventualmente valutata dai giudici di merito al momento della decisione sulla richiesta di estradizione (anche considerando la documentazione nel frattempo trasmessa dall'autorità giudiziaria spagnola), mentre non ha alcuna rilevanza in sede cautelare, tanto più ai fini della attenuazione della esigenza di cautelare che, nel caso di specie, è la sola circostanza che è stata prospettata dalla difesa.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunical:ivi di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d