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Ordinanza — n. 26639/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because it cites non-exhaustive legal violation grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant, Errafi Hamid, challenged a preliminary hearing judge's decision by alleging specific legal violations not permitted by law. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds to those exhaustively listed, excluding the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be based solely on the specific legal violations exhaustively listed in the statute; grounds falling outside these categories render the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal exhaustive list violations criminal procedure code art 448 c.p.p. rifugiato eritreo perseguimento penale per diffamazione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, P.v.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Errafi Hamid nato in Marocco il 22.09.1980 avverso la sentenza del 7 settembre 2021 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Rovigo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paola Di Nicola rtaiv-iìiki • OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, P.v. 278337), tra le quali non rientrano quelle indicate nel ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 La Consigliera estensora