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Sentenza — n. 26638/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26638/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26638/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bono Alessandro, nato a Palermo il 1.08.1996 avverso la sentenza del 9 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (e attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo,ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla confisca di "quant'altro in sequestro" diverso dalla sostanza stupefacente, statuizione che non trova corrispondenza né nella sentenza impugnata, che, sia pure con tale generico riferimento, rinvia, come da parte motiva, alla confisca dello stupefacente né nei verbali di perquisizione domiciliare e personale e contestuale sequestro del 6 ottobre 2020, dai quali risulta che è stato sottoposto a sequestro solo lo stupefacente;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (e attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo,ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla confisca di "quant'altro in sequestro" diverso dalla sostanza stupefacente, statuizione che non trova corrispondenza né nella sentenza impugnata, che, sia pure con tale generico riferimento, rinvia, come da parte motiva, alla confisca dello stupefacente né nei verbali di perquisizione domiciliare e personale e contestuale sequestro del 6 ottobre 2020, dai quali risulta che è stato sottoposto a sequestro solo lo stupefacente;

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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bono Alessandro, nato a Palermo il 1.08.1996 avverso la sentenza del 9 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (e attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo,ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla confisca di "quant'altro in sequestro" diverso dalla sostanza stupefacente, statuizione che non trova corrispondenza né nella sentenza impugnata, che, sia pure con tale generico riferimento, rinvia, come da parte motiva, alla confisca dello stupefacente né nei verbali di perquisizione domiciliare e personale e contestuale sequestro del 6 ottobre 2020, dai quali risulta che è stato sottoposto a sequestro solo lo stupefacente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigli estensor