Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-verified acquittal causes under Art. 129 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the type of judgment under review. The appellant argued that the lower court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Code, a claim rejected as the appeal statute strictly limits review to specific violations. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: A cassation appeal challenging a second-instance settlement agreement is inadmissible if it relies on the alleged failure to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Code, as the appeal statute restricts review to the specific violations enumerated therein.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bianchi Roberto, nato a Roma 1'08.12.1971 avverso la sentenza del 13 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di concordato in appello, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiarnento (Sez.
F, Ord. n. 28742 del • 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761) è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. NO. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consig