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Ordinanza — n. 26636/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grounds exceed those allowed under Article 600-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised by the appellant exceeded those permitted under Article 600-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lack of reasoning regarding criminal responsibility and an erroneous application of law concerning rejected generic mitigating circumstances, which had already been granted by the Court of Appeal. The court ruled that since the appellant had accepted the mitigating circumstances during the settlement agreement in the second instance, they waived the right to challenge them in the cassation phase, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 600-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: The grounds for a cassation appeal must strictly conform to those deducible under Article 600-bis of the Code of Criminal Procedure; arguments challenging facts or law already settled by a settlement agreement in the second instance are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility Article 600-bis Code of Criminal Procedure settlement agreement second instance waiver of mitigating circumstances procedural preclusion imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600-bis c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vaglia Carolina Addolorata, nata a San Severo il 10.04.1998 avverso la sentenza del 3 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA 1.11 ricorso proposto nell'interesse di Vaglia Carolina Addolorata, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

I motivi di ricorso proposti dall'imputata - mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla responsabilità ed erronea applicazione di legge penale in relazione al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, che peraltro sono state concesse dalla Corte di appello - esulano, infatti, da quelli deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del ' bh, procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere e