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Ordinanza — n. 26635/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of drug possession facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Cozzolino and Cozzolino against the Bologna Tribunal's sentencing decision inadmissible. The appellants argued for a different legal qualification of the facts regarding drug possession, but the court found their arguments limited to abstract legal errors rather than manifest ones. Consequently, the appeals were rejected de plano, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990; Art. 648 cod. pen.: Appeals against sentencing decisions are only admissible for manifest errors in legal qualification, excluding abstract or evaluative errors not evident from the text.

Parole chiave

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inadmissible appeals manifest error legal qualification drug possession Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Art. 648 cod. pen.
309/1990) in quello di delitto previsto dall'art. 648 cod. pen..
art. 648 cod. pen
309/1990) in quello di delitto previsto dall'art. 648 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Cozzolino Ciro, nato a Napoli il 05/09/1953 Cozzolino Francesco, nato a Torre del Greco il 03/02/1981 avverso la sentenza del 31 marzo 2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I ricorsi (comuni e proposti con un unico atto di impugnazione) sono inammissibili non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio di violazione di legge, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto (artt. 73, comma 1.

D.P.R. 309/1990) in quello di delitto previsto dall'art. 648 cod. pen.. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto c:ontenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), errori manifesti che non ricorrono, già a partire dalla contestazione ascritta agli imputati e incentrata sulla detenzione di stupefacente, nel caso in esame;

I ricorsi pertanto, devono essere dichiaratt inammissibii con procedura de plano, perchè prospettano censure non consentite, con la condanna del i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 20