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Ordinanza — n. 26634/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally filed it violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hassan Issam inadmissible on procedural grounds. The defendant personally submitted the appeal, which violated Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal cannot be directly filed by the accused in violation of this provision, rendering the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing by accused Code of Criminal Procedure procedural violation de plano dismissal court costs award Cassation procedure domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da HASSAN ISSAM, nato in Tunisia il 20/02/1982 avverso la sentenza del 15 febbraio 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art, 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in M via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnaz one, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 La consiglie