Italian Court dismisses appeal for inadmissible procedural grounds regarding non-penal fact qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it relied on grounds not permitted in a legality proceeding. The appellant argued that the court failed to reclassify a fact under Article 75 of the 1990 Decree, a non-penal offense, while the prosecution and defense had agreed on the legal qualification. The court ruled that such arguments are only admissible if the qualification is immediately obvious and eccentric to the charge, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 75 D.P.R. 309/1990: Appeals in legality proceedings are strictly limited to specific statutory grounds, excluding reclassification of non-penal facts unless the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da YAACOUBI ELARBI, nato in Tunisia il 06/02/1976 avverso la sentenza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombrella Di Giovine OSSERVA 1. I motivi dedotti nel ricorso non sono c:onsentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto allegano censure afferenti alla mancata derubricazione del fatto nella fattispecie - non penalmente perseguibile - dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 e sono quindi diverse da quelle proponibili avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
In particolare, premesso che la disposizione di cui all'ad 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. elenca tassativamente i casi in cui è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, vero è che alle parti è consentito di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tuttavia, tale possibilità deve ritenersi limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
Poiché, nel caso di specie, sussiste piena corrispondenza tra il capo di imputazione e la qualificazione giuridica del fatto, sulla quale peraltro tutte le parti avevano espresso il consenso, il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2022 Il Consigliere estensor