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Sentenza — n. 26020/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls extradition refusal due to revoked European arrest warrant and dismisses appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore generale appealed the Potenza Court of Appeal's refusal to extradite Artion Ionut, arguing the foreign judgment lacked formal recognition. The court found the European arrest warrant had been revoked by Romanian authorities because the defendant appealed the conviction, rendering the original sentence unenforceable. Consequently, the Supreme Court annulled the lower court's decision without remittal and declared the appeal inadmissible due to the lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 69 del 2005; Art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020: When a European arrest warrant is revoked by the issuing state due to an appeal, the prerequisite for extradition proceedings vanishes, necessitating the annulment of the refusal decision and the dismissal of the subsequent appeal.

Parole chiave

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European arrest warrant revocation extradition procedure termination lack of interest appeal Romanian judicial decision Italian Supreme Court annulment adeguamento della pena esecuzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 69 del 2005
Art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento a carico di Artion Ionut, nato a Hirsova (Romania) il 14/04/1990 avverso la sentenza dei 15/04/2022 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza rifiutava la consegna alle autorità giudiziarie rumene di Ionut Artion, richiesta con m.a.e. esecutivo, e disponeva che la pena detentiva fosse eseguita in Italia.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe indicato, denunciando l'omesso formale riconoscimento della sentenza straniera anche con riferimento ai limiti edittali della pena.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che il Ministero della Giustizia ha fatto pervenire la revoca, datata 27 aprile 2022, del mandato di arresto europeo da parte delle autorità rumene, in quanto per la sentenza di condanna emessa nei confronti di Artion è stato ammesso l'appello e quindi la stessa non è più eseguibile. La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.