Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to inconsistent grounds regarding sentencing mitigation and prior settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Younes Mohamed inadmissible de plano. The appellant challenged a sentence based on omitted reasoning and alleged violations of law concerning a mitigating circumstance, yet these arguments contradicted a prior settlement agreement reached with the prosecution. The court rejected the appeal because the grounds raised were incompatible with the consent given to the punitive treatment already agreed upon.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4. cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a. c.p.p.: An appeal is inadmissible de plano when the grounds raised are incompatible with a prior settlement agreement regarding sentencing, particularly when they presuppose a request for leniency that was already consented to by the defendant.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Younes Mohamed, nato in Marocco il 05/09/1990 avverso la sentenza del 14 gennaio 2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione e alla violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4., cod. pen., dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d