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Ordinanza — n. 24782/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects appeal ruling to annul conviction for drug trafficking due to expiration of limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to an appeal judgment that had incorrectly rejected appeals against drug trafficking convictions. The lower courts had convicted the defendants for selling cocaine, but the statute of limitations had expired following the first-instance judgment. Consequently, the Court annulled the convictions for these specific charges without remitting the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 162, comma 1, c.p.p.: When a material error in a judgment fails to recognize the expiration of the limitation period, the conviction must be annulled without remittal.

Parole chiave

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drug trafficking conviction statute of limitations material error correction annulment without remittal Cassation procedure abuso di sostanze traffico di cocaina possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 162, comma 1, c.p.p.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
27419 del 2021, pendente nei confronti di Zappia Leo + 10, il Collegio della Sesta Sezione Penale, all'esito dell'udienza pubblica, ha pronunciato il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulla correzione di errore materiale del dispositivo contenuto nel ruolo dell'udienza del 9 febbraio 2022, relativamente alla sentenza emessa nel procedimento n. 27419 del 2021 pendente, tra l'altro, nei confronti di: Violi Attilio Vittorio, nato a Ferruzzano il 11.06.1963; Dascalu Mariana, nata in Romania il 7.04.1983; letti gli atti; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Letteri, che ha chiesto di darsi corso alla correzione di errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

- che in data 9 febbraio 2022 nel procedimento n. 27419 del 2021, pendente nei confronti di Zappia Leo + 10, il Collegio della Sesta Sezione Penale, all'esito dell'udienza pubblica, ha pronunciato il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 nei confronti di Zappia Leo, Violi Attilio Vittorio, Morabito Santo, Dascalu Mariana, Monteleone Franco, Palamara Mario, Catalano Antonio, Vadalà Antonino, Fuda Nicodemo, Sculli Piero; quanto al capo 6) nei confronti di Catalano; e rinvia per nuovo giudizio sui capi ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Rigetta nel resto i ricorsi di Violi, Morabito, Dascalu Mariana, Monteleone, Palamara, Catalano, Vadalà, Fuda, Sculli e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità per gli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti. Rigetta il ricorso di Dascalu Constantin che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Di Francesco Guido che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende»; - che ad Attilio Vittorio Violi e a Mariana Dascalu, imputati di plurimi reati, al capo 7) è contestato il «reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 D.P.R. 309/90 perché, in concorso e previo concerto tra loro, consegnavano in più occasioni a Ballarin Luigi sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità non determinata ma non modica, rispettivamente in data 26 Marzo 2014 in località Pontegrandi (VE), in data 30 aprile 2014 in lesolo Lido presso il bar Roma di piazza Mazzini, il giorno 8 maggio 2014 in lesolo, il giorno 11 maggio 2014 in località Caposile, il 27 maggio 2014 in lesolo e in data 11 maggio 2014, 230 grammi di cocaina poi sequestrata al Ballarin il giorno 16 giugno 2014 a Jesolo.

In provincia di Venezia tra il 26 Marzo e il 16 giugno 2014»; - che gli imputati sono stati condannati anche per questo reato, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia con la sentenza pronunciata in data 9 ottobre 2019, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in data 28 dicembre 2020; - che nella sentenza di primo grado, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha riqualificato le condotte delittuose contestate al capo 7) ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 sia per il Violi che per la Dascalu (a pag. 195 della sentenza di primo grado); - che il termine di prescrizione, per effetto dell'interruzione determinata dalla pronuncia della sentenza di primo grado, si è, dunque, perfezionato in data 16 dicembre 2021; - che dalla lettura delle sentenze di merito e dalla consultazione dei verbali dei giudizi di primo e secondo grado non sono emerse cause di sospensione della prescrizione; - che, per mero errore materiale, nello scrutinio dei motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati in relazione alle statuizioni condannatorie relative al reato di cui al capo 7), è stato pronunciato il rigetto, essendosi omesso il rilievo dell'intervenuta prescrizione, ciò che impone di disporre la correzione in questa sede, P. Q.

M. Dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo dell'udienza del 9 febbraio 2022 relativamente alla sentenza emessa nel procedimento n. 27419 del 2021, anteponendo, al suo inizio, la seguente proposizione: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Violi Attilio Vittorio e Dascalu Mariana in relazione al reato di cui al capo 7) perché estinto per prescrizione». Manda alla cancelleria per l'annotazione della correzione sull'orig