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Sentenza — n. 24777/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls appeal judgment for failure to grant oral hearing due to lawyer's COVID-19 quarantine.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24777/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate judgment and remanded the case for a new trial. The defense argued that the court violated procedural rights by holding a non-participated hearing while the lawyer was quarantined with COVID-19, citing the right to oral discussion. The court ruled that a request for oral treatment by any party automatically restores the ordinary public hearing procedure, making the appellate court's failure to adjourn the case a nullity.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis comma 2 d.l. 28/10/2020 n. 137; Art. 179 cod. proc. pen.: A request for oral discussion by any party in an appeal proceeding during pandemic emergency automatically restores the ordinary public hearing procedure, and failure to adjourn the case when the defendant is legitimately prevented from appearing constitutes an absolute nullity.

Parole chiave

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pandemic procedural derogations right to oral hearing COVID-19 quarantine impediment absolute procedural nullity appellate remand order assenza ingiustificata aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis comma 2 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
Art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228
176, e dell'art. 16, comma 1, di.
Art. 179 cod. proc. pen.
Nel primo lamenta l'inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. Dopo aver formulato richiesta di trattazione orale del procedimento in oggetto, il difensore inviava infatti tempestivamente richiesta di rinvio, trovandosi in quarantena a causa di un contatto stretto con soggetto affetto da Covid-19.
Art. 127 cod. proc. pen.
23-bis — la discussione orale o che l'imputato richieda di partecipare personalmente all'udienza, perché torni ad applicarsi integralmente l'ordinaria disciplina processuale del giudizio di appello, e quindi, in linea generale, la pubblica udienza oppure il rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 cod.
Art. 599 cod. proc. pen.
negli specifici casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Nel primo lamenta l'inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Al di là di alcuni errori, la sentenza di appello ha omesso di rispondere alla richiesta, avanzata nei motivi di appello in modo articolato e specifico, di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 99 cod. pen
pen.); inoltre, in modo contraddittorio, ha escluso la recidiva, ritenendo che il fatto non esprima «l'aggravio di pericolosità sociale, concerto e individualizzato, che la fattispecie di cui all'art. 99 cod. pen.
art. 127 cod. proc. pen
23-bis — la discussione orale o che l'imputato richieda di partecipare personalmente all'udienza, perché torni ad applicarsi integralmente l'ordinaria disciplina processuale del giudizio di appello, e quindi, in linea generale, la pubblica udienza oppure il rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 cod.
art. 599 cod. proc. pen
negli specifici casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA Moreno Penzo Erwin Alejandro, nato in Ecuador il 06/08/1983 avverso la sentenza del 02/12/2021 della Corte d'Appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni che ha concluso la fondatezza del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza in epigrafe condanna Erwin Alejandro Moreno Penzo per il delitto di evasione perché, sottoposto agli arresti domíciliari, essendo stato autorizzato ad assentarsi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 18, per recarsi al lavoro presso un cantiere, non faceva rientro presso l'abitazione entro l'orario stabilito, risultando di conseguenza assente ad un controllo effettuato dalle forze dell'ordine alle ore 21,35.

2. Il difensore dell'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, presentando due motivi. 2.1. Nel primo lamenta l'inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. Dopo aver formulato richiesta di trattazione orale del procedimento in oggetto, il difensore inviava infatti tempestivamente richiesta di rinvio, trovandosi in quarantena a causa di un contatto stretto con soggetto affetto da Covid-19. Trasmetteva altresì il relativo certificato, appena ne ebbe la disponibilità. Ciò nondimeno, la Corte ha celebrato egualmente l'udienza, incorrendo dunque in una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. 2.2. In subordine al mancato annullamento della sentenza, il difensore eccepisce un vizio di motivazione della sentenza. Al di là di alcuni errori, la sentenza di appello ha omesso di rispondere alla richiesta, avanzata nei motivi di appello in modo articolato e specifico, di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.); inoltre, in modo contraddittorio, ha escluso la recidiva, ritenendo che il fatto non esprima «l'aggravio di pericolosità sociale, concerto e individualizzato, che la fattispecie di cui all'art. 99 cod. pen. mira a sanzionare».

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato e va dunque accolto. La disciplina emergenziale pandemica dettata dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, prorogata dall'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che il rito d'appello si svolga sempre secondo il rito camerale non partecipato, basato sul mero contraddittorio cartolare. Per contemperare le esigenze sanitarie legate al contenimento dei contagi epidemici con le maggiori garanzie di partecipazione dell'imputato offerte dalla celebrazione del processo in pubblica udienza, il suddetto articolo ha tuttavia disposto due deroghe: la prima, nei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la seconda, quando una delle parti faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.È dunque sufficiente che una soltanto delle parti processuali richieda nei tempi e nelle forme previsti dal comma 4 del citato art. 23-bis — la discussione orale o che l'imputato richieda di partecipare personalmente all'udienza, perché torni ad applicarsi integralmente l'ordinaria disciplina processuale del giudizio di appello, e quindi, in linea generale, la pubblica udienza oppure il rito camerale partecipato previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. negli specifici casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen.

Sulla base di tale lettura, questa Corte ha pertanto già chiarito che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400). L'obbligo in questione, nel caso di specie, non è stato rispettato, né la Corte di appello ha spiegato le ragioni del mancato rinvio.

Per questo motivo, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

2. L'altro motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Così deciso il 10 giugno