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Ordinanza — n. 24762/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of motivation as inadmissible under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeals filed by four defendants against a plea bargain sentencing decision inadmissible. The defendants argued the trial judge failed to properly quantify the penalty or cite specific factual elements, claiming a violation of procedural rights. The Court ruled that under the new law, such arguments regarding general lack of motivation do not fall within the narrow scope of admissible appeals, which are limited to specific legal errors like wrong qualification or lack of correlation between request and judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific legal violations such as wrong legal qualification or lack of correlation between the request and the judgment, excluding general defects in the reasoning regarding penalty quantification.

Parole chiave

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plea bargain sentencing procedural appeal admissibility lack of motivation penalty quantification Cassation procedure modificazione delle conclusioni motivi di revisione declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
oltre che per mancata indicazione specifica degli elementi di fatto, tutte censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Di Mauro Daniele, nato in Genova il 20.08.1981 2. Plloci Klodian, nato in Albania il 07.03.1986 3. Shingjergji Aldi, nato a Elbasan (Albania) il 02.10.1997 4. Barlika Meti, nato in Albania il 22.03.1986 5. Lazaj Arbri, nato a Valona (Albania) il 24.09.1984 avverso la sentenza del 17 marzo 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; OSSERVA Con i ricorsi proposti da Lazaj Arbri, Barlika Meti, Di Mauro Daniele e Plloci Klodian si impugna la sentenza di patteggiannento emessa dal Tribunale di Genova, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle ragioni di quantificazione della pena o delle prove o delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oltre che per mancata indicazione specifica degli elementi di fatto, tutte censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata.

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Con specifico riferimento al ricorso proposto nell'interesse di Plloci Klodian comunque inammissibile per le ragioni indicate, risulta che, in data 30 maggio 2022, è pervenuta rinuncia. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 La Consigliera es