Italian Court dismisses appeals against plea bargain verdicts for inadmissible grounds like excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a Verona plea bargain verdict inadmissible. The appellants argued for excessive sentencing and alleged procedural flaws, but the court found these grounds impermissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Since the plea agreement explicitly fixed the penalty and the legal characterization was not manifestly erroneous, the appeals were rejected for citing non-allowed reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain verdicts are inadmissible if based on general complaints of excessive sentencing or generic lack of motivation, as only specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal characterization, or penalty legality are permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Kais Slim, nato in Tunisia il 07/08/1988 Channoufi Tijani, nato in Tunisia il 28/02/1982 Channoufi Imed, nato in Tunisia il 26/12/1979 avverso la sentenza del 23/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Verona letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; rilevato che il difensore del Kais denuncia il vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena applicata, sproporzionata rispetto a quella applicata agli altri imputati, e che il difensore dei Channoufi deduce la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti poiché si denunciano vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento con la quale il giudice ha applicato esattamente la pena concordata tra le parti, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; si contesta, in modo del tutto generico e meramente enunciativo, la mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, cod. proc. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, pur a fronte della specifica indicazione degli elementi di prova, dell'espressa esclusione di cause di proscioglimento nonché della qualificazione giuridica del fatto, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, contestabile solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o risulti frutto di un errore manifesto, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame; che pertanto, va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.