Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for alleging omitted statutory grounds for acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible de plano. The appellants argued that the trial judge failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code when applying the penalty in a plea bargain case. The court ruled that such challenges are strictly prohibited under Article 448, paragraph 2-bis, of the same code, which limits admissible grounds for cassation review in sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions in plea bargain proceedings are inadmissible if they allege omitted verification of statutory acquittal grounds, as the law restricts review to specific statutory violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Assenza Maurizio, nato a Floridia il 25.11.1964 Assenza Sebastiano Carmelo, nato a Siracusa il 12.01.1994 Nastasi Paolo, nato ad Augusta il 6.07.1978 De Simone Jacopo, nato a Siracusa il 20.02.1993 Valenti Joseph, nato a Siracusa il 29.09.1992 avverso la sentenza del 23 dicembre 2021 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Maurizio Assenza, Sebastiano Carmelo Assenza, Jacopo De Simone e Joseph Valenti devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti, relativi all'asserita omessa motivazione delle ragioni che hanno indotto il giudice ad escludere l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Considerato che, in tema di patteggiannento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Considerato, inoltre, che il ricorso proposto da Paolo Nastasi, con cui si denuncia il vizio della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano dal momento che anche tali censure, peraltro aspecifiche, esulano da quelle che possono essere proposte ai sensi del suddetto art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il