Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24759/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for abstract error of law; only manifest errors are admissible under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24759/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it alleged only abstract errors of law rather than manifest ones. The appellant argued the factual qualification was wrong, but the court found the description matched the crime under Art. 73 of the Drug Law. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Only manifest errors of law are admissible in appeals against sentencing judgments, excluding mere errors of qualification or evaluative mistakes not evident from the text.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error of law abstract error of law Art. 448 c.p.p. inadmissible appeal drug trafficking offense detenzione di stupefacenti partecipazione al reato porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Rilevato che nel caso di specie non è ravvisabile il vizio denunciato, corrispondendo la descrizione del fatto al reato contestato come delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aiello Martino, nato a Catania il 06/10/1965 avverso la sentenza del 11/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Catania letti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; t OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto denuncia solo in termini astratti e meramente enunciativi l'erronea qualificazione giuridica del fatto quale vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Considerato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente i casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, è consentito alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che, tuttavia, deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo, ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);

Rilevato che nel caso di specie non è ravvisabile il vizio denunciato, corrispondendo la descrizione del fatto al reato contestato come delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che non è deducibile l'incongruità della pena, ma solo l'illegalità della pena, nella specie non denunciata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell