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Ordinanza — n. 24758/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant directly filed it, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24758/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Maqoul Mounir inadmissible on procedural grounds. The defendant directly submitted the appeal to the Supreme Court, bypassing the mandatory intermediate appeal to the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court ruled the filing violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed with the Court of Appeal; direct filing to the Court of Cassazione renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal procedure inadmissible appeal direct filing violation intermediate appeal requirement procedural nullity accollo delle spese procedurali violazione procedurale costi della perizia

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Maqoul Mounir, nato a Barletta il 06.11.1997 avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 giugno 2022 Il Consig ,j.é,jefstensore Il Presidente