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Ordinanza — n. 24757/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24757/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24757/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caruso Domenico, nato a Campobasso il 26.09.1993 avverso la sentenza del 12 aprile 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, si duole, in termini peraltro aspecifici, dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. nella sentenza impugnata. r Considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24757/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. nella sentenza impugnata. r Considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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esame di cassazione domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione cognizione del ricorso per cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Caruso Domenico, nato a Campobasso il 26.09.1993 avverso la sentenza del 12 aprile 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, si duole, in termini peraltro aspecifici, dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. nella sentenza impugnata. r Considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pres