Sentenza — n. 24756/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Innocenzo Angelo D'Erme e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina emessa in data 18 febbraio 2022, che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti dorniciliari in relazione ai reati di turbativa d'asta contestati ai capi 1) e 2) della imputazione cautelare.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24756/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Erme Innocenzo Angelo, nata a Latina il 29.08.1953 avverso l'ordinanza emessa in data 8/03/2022 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato Leone Zeppieri, che prodotto la rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Innocenzo Angelo D'Erme e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina emessa in data 18 febbraio 2022, che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti dorniciliari in relazione ai reati di turbativa d'asta contestati ai capi 1) e 2) della imputazione cautelare.
2. L'avvocato Leone Zeppieri, difensore del D'Erme, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 274, lett.
c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto e la carenza della motivazione in ordine alle censure svolte dalla difesa in ordine all'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In data 23 maggio 2022 il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In data 23 maggio 2022 il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto in data 20 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha revocato la misura coercitiva disposta nei confronti del ricorrente.
3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).
4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez, U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinunc