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Ordinanza — n. 24562/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24562/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rossetti Salvatore, nato a Castellammare di Stabia il 17.08.1990 avverso la sentenza del 24 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); considerato che nella sentenza impugnata e dal capo 5i sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla condotta illecita di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ascritta al ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Ordinanza — n. 24562/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); considerato che nella sentenza impugnata e dal capo 5i sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla condotta illecita di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ascritta al ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato grave di stupefacenti aggravamento della pena abuso di sostanze infrazione qualificata guida in stato di ebbrezza qualificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990
283023); considerato che nella sentenza impugnata e dal capo 5i sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla condotta illecita di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rossetti Salvatore, nato a Castellammare di Stabia il 17.08.1990 avverso la sentenza del 24 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); considerato che nella sentenza impugnata e dal capo 5i sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla condotta illecita di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ascritta al ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci