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Sentenza — n. 24261/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24261/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Michele Azzolini propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona di rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Ancona ha applicato all'Azzolini la misura dell'obbligo di dimora con permanenza notturna e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico, contestati in concorso con Emanuele Lucchetti ed altre persone. Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo deduce la mancanza o il carattere apparente della motivazione in merito alle esigenze cautelari in quanto generica e priva di carattere individualizzante. Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione dell'art. 275, cod. proc. pen. e di motivazione in merito alla valutazione di idoneità e proporzionalità della misura adottata. 1.1. Con dichiarazione trasmessa tramite posta elettronica certificata il 19 aprile 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito della sopravvenuta revoca delle misure cautelari disposte.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione revoca del permesso di dimora ricusazione del pubblico ministero azione di rivocazione del sequestro sospensione dell'istruzione revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Azzolini Michele nato a Bologna il 7/6/1971 avverso l'ordinanza dell'8 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in considerazione della sopravvenuta rinuncia al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Michele Azzolini propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona di rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Ancona ha applicato all'Azzolini la misura dell'obbligo di dimora con permanenza notturna e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico, contestati in concorso con Emanuele Lucchetti ed altre persone. Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo deduce la mancanza o il carattere apparente della motivazione in merito alle esigenze cautelari in quanto generica e priva di carattere individualizzante. Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione dell'art. 275, cod. proc. pen. e di motivazione in merito alla valutazione di idoneità e proporzionalità della misura adottata. 1.1. Con dichiarazione trasmessa tramite posta elettronica certificata il 19 aprile 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito della sopravvenuta revoca delle misure cautelari disposte.

2. Essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata condanna al paciamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensor