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Sentenza — n. 24260/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24260/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24260/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che ha applicato a Ionica Stoiculet la pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il ricorrente deduce il vizio di illegalità della pena in quanto, trattandosi del delitto di resistenza ai danni di diversi pubblici ufficiali, è stata omessa l'applicazione dell'aumento di pena previsto per il caso di concorso formale cli reati.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 24260/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tale parametri ermeneutici, deve, dunque, considerarsi illegale anche la pena che, in relazione ad un reato continuato, sia stata determinata calcolando solo la pena per il reato più grave ed omettendo di applicare l'aumento per i reati satellite, trattandosi, in tal caso, di una pena inferiore a quella legale prevista dall'art. 81 cod. pen. per effetto della considerazione unitaria delle singole condotte criminose. Come già affermato dalla sentenza Casati, allorché viene in rilievo il concorso formale o una continuazione di reati, la legalità della pena involge sia la determinazione della pena base sia il canone di reductio ad unum del trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità adeguamento della pena concussione reati contro i doveri d'ufficio e professionali omissione del ministero pubblico infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Va, infatti, ribadito che non è configurabile il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ravvisato un reato unico, applicando la pena concordata dalle parti senza operare alcun aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste Nel procedimento a carico di Stoiculet Ionica nato in Romania il 2/5/1976 avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Pordenone visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che ha applicato a Ionica Stoiculet la pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il ricorrente deduce il vizio di illegalità della pena in quanto, trattandosi del delitto di resistenza ai danni di diversi pubblici ufficiali, è stata omessa l'applicazione dell'aumento di pena previsto per il caso di concorso formale cli reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa all'ammissibilità del ricorso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Al riguardo, deve darsi continuità all'orientamento errneneutico che ritiene deducibile come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati, trattandosi di questione che attiene alla legalità della pena (Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020 Tonoli, Rv. 278970.

Negli stessi termini si veda anche Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875 con riferimento a sentenza di patteggiamento con la quale, ritenuta sussistente la recidiva reiterata, era stato disposto un aumento per la continuazione inferiore al minimo di un terzo della pena irrogata per il reato più grave). Va, infatti, considerato che la nozione della "illegalità della pena" è frutto di una progressiva elaborazione giurisprudenziale che ne ha ampliato il perimetro applicativo, inizialmente definito con riferimento alla pena illegale ab origine, inflitta extra o contra legem, in quanto non corrispondente per specie o per quantità (sia in eccesso che in difetto) a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice.

A seguito di plurimi interventi delle Sezioni Unite tale nozione di illegalità è stata, infatti, estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez. U. n. 33040 del 26(2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. U. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108) ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (Sez. U., n. 40986 del 19/7/2018, P.).

Alla stregua di tale parametri ermeneutici, deve, dunque, considerarsi illegale anche la pena che, in relazione ad un reato continuato, sia stata determinata calcolando solo la pena per il reato più grave ed omettendo di applicare l'aumento per i reati satellite, trattandosi, in tal caso, di una pena inferiore a quella legale prevista dall'art. 81 cod. pen. per effetto della considerazione unitaria delle singole condotte criminose. Come già affermato dalla sentenza Casati, allorché viene in rilievo il concorso formale o una continuazione di reati, la legalità della pena involge sia la determinazione della pena base sia il canone di reductio ad unum del trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti.

Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un difforme orientamento espresso da Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, Cicerone, Rv. 250966, che ha ritenuto non deducibile l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa. Va, tuttavia, considerato che tale arresto, oltre ad essere antecedente la riforma del 2017 che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc pen., si è limitato a escludere che in tal caso sia ravvisabile un'ipotesi di illegalità della pena senza alcuna argomentazione a sostegno del principio affermato. 1.2 Ciò premesso, rileva, tuttavia, il Collegio che nonostante l'astratta deducibilità del motivo dedotto dal ricorrente, in concreto il ricorso è infondato in quanto la condotta ascritta all'imputato attiene alla resistenza ad un solo pubblico ufficiale.

Sebbene, infatti, il capo di imputazione faccia riferimento alla esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed all'essersi opposto a più agenti operanti, dalla descrizione concreta della condotta risulta, invece, che la condotta qualificabile come resistenza ha riguardato il solo M.Ilo De Pellegrini (spintonato e minacciato dall'imputato), mentre gli altri due operanti sono stati oggetto di condotte esclusivamente ingiuriose. Va, infatti, ribadito che non è configurabile il reato di cui all'art. 337 cod. pen. allorché il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015 Sianchini, Rv. 263813;

Sez. 6, Sentenza n. 44976 del 13/11/2008, Luccisano, Rv. 241.660). Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ravvisato un reato unico, applicando la pena concordata dalle parti senza operare alcun aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

P.Q.M.

4 Rigetta il ricorso. Così deciso 1'11 ma