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Ordinanza — n. 24060/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the appellant violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the appellant, Carlo Bondelmonte. The appellant argued for the review of a second-instance judgment, but the court noted that post-2017 procedural reforms require such appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the court ruled that the direct personal signature violated mandatory statutory requirements, rendering the appeal void from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision, including precautionary measures, must be signed by a defense attorney registered with the Cassation Court; a personal signature by the appellant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement defense attorney registration procedural law reform 2017 de plano inadmissibility difetto di legittimazione esame di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 571, cod. proc. pen.
Law 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bondelmonte Carlo, nato a San Severo il 27.03.1965 avverso la sentenza del 12 luglio 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Bondelmonte Carlo è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido (apporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibilil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consigliere estensore I