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Ordinanza — n. 24058/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting statutory grounds required for plea bargain sentencing appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it failed to cite the specific statutory grounds required for challenging plea bargain sentencing decisions. The appellant argued that the trial judge omitted reasons for excluding statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits such appeals to the violations explicitly enumerated in the law, rendering the appellant's generic claim inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible if they do not cite the specific statutory grounds for acquittal listed in Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal statutory grounds acquittal de plano inadmissibility Code Criminal Procedure ritiro della domanda di revisione annullamento del lodo arbitrale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, in tema di patteggiamento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che, in tema di patteggiamento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cervino Orazio, nato a Castellaneta il 23.10.1995 avverso la sentenza del 7 aprile 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Rilevato che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'omessa motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice ad escludere l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., Ritenuto che il ricorso, peraltro aspecifico, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.

Considerato che, in tema di patteggiamento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consigliere estensore