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Ordinanza — n. 24057/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of legal error in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Imen Adel and Othmen Slah inadmissible without formal trial proceedings. The applicants argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that appeals regarding waived grounds and sentencing determinations not constituting legal errors are inadmissible. Consequently, the applicants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences formed under Article 599-bis c.p.p. are admissible only for defects in the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or divergent content of the judgment, excluding waived grounds or sentencing errors not amounting to legal illegality.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds sentencing error acquittal refusal procedural costs Cassation appeal legal error remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Nei ricorsi si deduce vizio della motivazione della sentenza circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Invece, sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e a vizi attinenti alla 4 determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: Imen Adel, nato in Marocco il 7 aprile 1990; Othmen Slah, nato in Tunisia 1'8 agosto 1980; avverso la sentenza emessa il 03/03/2022 dalla Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dei ricorsi in esame è la sentenza n. 520 del 2022 emessa dalla Corte appello di Genova ex 599-bis cod. proc pen per reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990. sulla base di un accordo sulla determinazione della per kz fra i ricorrenti, previa rinuncia da parte loro agli altri motivi di appello, e il Procuratore generale della Repubblica. Nei ricorsi si deduce vizio della motivazione della sentenza circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. epn.

2. È ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Invece, sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla 4 determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento della somma di euro tremila o a favore della Cassa delle ammende. Cos