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Sentenza — n. 24055/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24055/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto del ricorso in esame è la sentenza emessa ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. il 24/03/2022 dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Aouissaoui Amil e la comunicazione dell'avviso del suo deposito, con estratto del provvedimento è stata eseguita il 30 marzo 2022 (come indicato nello stesso ricorso). Il ricorso per cassazione è stato Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il 19 aprile 2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. epn. Pertanto esso risulta tardivo e, quindi, inammissibile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24055/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen. il 24/03/2022 dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Aouissaoui Amil e la comunicazione dell'avviso del suo deposito, con estratto del provvedimento è stata eseguita il 30 marzo 2022 (come indicato nello stesso ricorso). Il ricorso per cassazione è stato Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il 19 aprile 2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. epn. Pertanto esso risulta tardivo e, quindi, inammissibile.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro decisione incidentale impugnabile ritardo ingiustificato termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini interruzione della prescrizione
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza emessa il 24/03/2022 dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Aouissaoui Amil, nato in Tunisia il 02/06/1998; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del ricorso in esame è la sentenza emessa ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. il 24/03/2022 dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Aouissaoui Amil e la comunicazione dell'avviso del suo deposito, con estratto del provvedimento è stata eseguita il 30 marzo 2022 (come indicato nello stesso ricorso). Il ricorso per cassazione è stato Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il 19 aprile 2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. epn. Pertanto esso risulta tardivo e, quindi, inammissibile.

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/06/202